sabato 26 agosto 2017

Terremoto: per le bollette di energia e acqua azzerati per 36 mesi i costi per tariffe...

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Terremoto: per le bollette di energia e acqua azzerati per 36 mesi i costi per tariffe di rete e oneri di sistema e rateizzazione su 2 anni eliminati anche contributi per nuove attivazioni e/o volture

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Dopo la sospensione di 6 mesi del pagamento delle bollette di energia elettrica, gas e acqua decisa subito dopo gli eventi sismici (del 24 agosto e successivi)[1], le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come identificate dai provvedimenti delle autorità competenti) potranno beneficiare di nuove importanti agevolazioni. L'Autorità ha infatti stabilito che a partire dalla data degli eventi sismici, per 3 anni siano azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto e misura dell'energia e quelli per gli oneri generali di sistema; ugualmente per le utenze del servizio idrico non verranno applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti tariffarie UI di perequazione (l'azzeramento, applicabile solo sulle componenti regolate, per il cliente tipo[2] sulla spesa media annua vale una riduzione di circa 200 euro sia per la bolletta elettrica che per quella gas, mentre copre il 100% della bolletta del servizio idrico). Inoltre, alla ripresa della fatturazione gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi. Per tutte le forniture (elettricità, gas naturale, gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, acquedotto, fognatura e depurazione) verranno poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. È quanto prevede la deliberazione 252/2017/R/com dell'Autorità per i cittadini la cui abitazione si è resa inagibile a seguito degli eventi sismici dei mesi scorsi. Il provvedimento, che attua quanto previsto dal decreto legge 189/16, con interventi simili a quelli già previsti in occasione di altri eventi sismici degli anni scorsi, è stato adottato al termine di un processo di consultazione pubblica e di interlocuzione interistituzionale con le autorità competenti.

Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas o con eventuali meccanismi di sostegno locali per la fornitura idrica. Le agevolazioni invece dovranno essere richieste: per le utenze di abitazioni danneggiate in altri Comuni - delle regioni interessate dal sisma - che però non sono stati inseriti negli elenchi previsti dai provvedimenti legislativi; per le utenze nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto[3]; per le utenze o forniture temporanee e per le utenze situate nei moduli abitativi provvisori (MAP). La richiesta dovrà essere effettuata presentando un'apposita documentazione che attesti l'inagibilità parziale o totale degli immobili e il nesso di causalità con gli eventi sismici.  

Le agevolazioni sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell'utenza, garantendo il principio della loro portabilità: potranno infatti essere riconosciute a chi si è trovato con la propria abitazione inagibile ed è stato costretto a trasferirsi in altre località, anche in comuni diversi da quelli coinvolti dagli eventi sismici e sia in grado di produrre la documentazione che attesti l'inagibilità della propria abitazione e il nesso di causalità con gli eventi sismici.


Il venditore che ha sospeso la fatturazione dovrà provvedere alla contabilizzazione degli importi non fatturati e da rateizzare inviando un'unica bolletta, entro il 31 dicembre 2017 per i clienti il cui periodo di sospensione (determinato in 6 mesi dai provvedimenti legislativi) termini entro il 30 aprile 2017, o entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione per gli altri clienti. La rateizzazione dovrà essere applicata anche da parte del venditore che ha sospeso i soli termini di pagamento pur avendo continuato a fatturare. Quest'ultimo dovrà provvedere all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale (potendo provvedere, attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi al cliente finale). La dilazione avrà, in generale, durata di 24 mesi, con periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal momento di emissione della fattura unica. Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. Il cliente potrà comunque optare anche per un periodo inferiore di rateizzazione o scegliere di pagare l'importo dovuto in un'unica soluzione. Il venditore del mercato libero potrà offrire condizioni migliorative rispetto a quelle minime previste.

I clienti interessati dovranno essere informati di tutte le agevolazioni previste e della loro durata - comprese le modalità di rateizzazione - attraverso le bollette (nel caso di servizio idrico) e dovrà essere prevista un'apposita informativa da pubblicare sui siti internet delle società di vendita di energia elettrica e gas e sul sito del gestore del servizio idrico. I minori ricavi delle imprese, generati dall'applicazione delle agevolazioni, saranno compensati ripartendo la spese nell'ambito della perequazione generale degli utenti non agevolati.

Notizia segnalata da Franco Capponi, sindaco di Treia

(Fonte: http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/17/170420cs.htm# -)

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[1] Con i provvedimenti adottati l'Autorità ha previsto la sospensione dei termini di pagamento per i clienti e le utenze site nei comuni colpiti in data 24 agosto e 26 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
[2] La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui.
[3] Come specificato dalla legge di conversione del decreto legge 189/16

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